La ricerca personale categorie protette è un’attività che coinvolge una parte assolutamente consistente delle imprese italiane. Come è noto, infatti, tutte le imprese con un numero uguale o maggiore di 15 dipendenti sono tenute ad assumere almeno una persona appartenente alle categorie protette. Questo obbligo di legge raddoppia per le aziende con più di 35 lavoratori – che devono dunque inserire in organico almeno due lavoratori delle categorie protette – e aumenta ancora di più nel caso delle aziende che occupano più di 50 dipendenti: in questo caso, è necessario contare almeno il 7% di lavoratori da categorie protette.
Ma non è sempre così: anche nel caso della ricerca personale categorie protette esistono delle eccezioni e degli esoneri. In alcuni casi, quindi, le imprese sono dispensate da questo obbligo: vediamo quando e perché.
La composizione delle categorie protette
Prima di vedere i casi specifici in cui le imprese non sono obbligate ad assumere dei dipendenti appartenti alle categorie protette, ripassiamo velocemente quali sono i soggetti che rientrano in queste liste di assunzioni obbligatorie. Denominatore comune è, ovviamente, lo status di disoccupazione.
- Persone affette da minorazioni psichiche o fisiche e portatori di handicap con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- Persone invalide del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- Persone affette da cecità assoluta, o in ogni caso con un residuo visivo uguale o inferiore a un decimo per entrambi gli occhi;
- Persone sorde;
- Persone invalide di guerra o di servizio;
- Persone che hanno perso il coniuge per causa di lavoro, servizio o guerra;
- Orfani, profughi, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Ricerca personale categorie protette: esoneri per le aziende
In alcuni casi eccezionali, le aziende sono esonerate dall’obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette. Si parla, in linea di massima, di aziende in mobilità, di aziende che hanno stipulato dei contratti di solidarietà, di aziende in liquidazione o in stato di fallimento e, infine, di aziende in fase di ristrutturazione che hanno adottato degli interventi di integrazione salariale. Oltre a queste situazioni in cui l’esonero avviene in modo pressoché automatico, vi sono altri casi particolari in cui è possibile effettuare una richiesta di esonero. Questa via è aperta per tutte quelle imprese private e pubbliche che, pur vantando più di 35 dipendenti, non possono inserire in organico l’intera percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette prevista dalla legge. In questi casi è dunque possibile fare richiesta di esenzione, inoltrando la domanda al servizio provinciale del lavoro con una chiara motivazione. La richiesta viene solitamente accettata nei casi in cui l’attività lavorativa sia particolarmente faticosa o pericolosa. In ogni caso, l’esonero può essere solamente parziale, fino a una misura massima del 60% – la quale viene portata fino all’80% solamente nel caso di imprese attive nei settori della sicurezza, della vigilanza e del trasporto privato. Va peraltro sottolineato che le imprese che ricevono l’esonero sono comunque obbligate a versare al Fondo Regionale un contributo per ogni unità appartenente alle categorie protette non assunta, equivalente a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo in cui i rispettivi lavoratori la cui assunzione sarebbe obbligatorio non sono occupati.
Le agevolazioni
Le aziende che invece avviano dei processi di ricerca personale nel campo delle categorie protette vanno incontro anche ad alcune concrete agevolazioni. Chi assume dei lavoratori con invalidità superiore al 79%, per esempio, può avere fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali. Lo stesso è assicurato anche alle imprese che assumono persone con handicap psichico o intellettivo, laddove invece si parla di un massimo di 5 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per chi inserisce lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79%. Infine, le imprese possono fare richiesta di rimborso parziale per le spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro per l’assunzione di persone con un’invalidità superiore al 50%.
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