Logo Adami e associati

Come essere assunti in Italia: le tipologie contrattuali di lavoro

Quali sono, oggi, i tipi di contratto di lavoro nel nostro Paese? Per tutti coloro che sono alla ricerca attiva del lavoro o si apprestano a sostenere un colloquio per l’assunzione, è bene conoscere quali sono le principali tipologie contrattuali in vigore, le differenze tra loro e le regole generali applicabili ad ognuna di esse.

I riferimenti normativi in materia di lavoro sono la Legge n.300/1970 ( meglio nota come Statuto dei lavoratori), sotto cui ricadono i contratti stipulati prima del 7 marzo 2015, e il D.lgs. n.81/2015 (riforma nota come Jobs Act), sotto cui ricadono i contratti stipulati successivamente alla data del 7 marzo 2015. Tra i riferimenti normativi è bene ricordare anche i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Vediamo dunque come è regolato in Italia il rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato, con particolare riferimento al settore privato.

 

Le principali tipologie di contratto in materia di lavoro

La prima fondamentale distinzione va fatta in merito alla durata del contratto. Il più ambito è senza ogni dubbio il contratto a tempo indeterminato, anche se si nota, nelle nuove generazioni, una lieve inversione di tendenza che sembra favorire il lavoro flessibile, accolto con maggiore entusiasmo.

Il contratto a tempo indeterminato non ha una scadenza temporale. La cessazione del rapporto di lavoro avverrà nel momento in cui i due attori, lavoratore e datore di lavoro, sceglieranno di mettervi fine, nelle modalità stabilite dal legislatore (licenziamento, dimissioni, pensionamento ecc.).

Il contratto a tempo determinato, a differenza del precedente, prevede, fin dalla sua stipula, una data di scadenza. Terminato il periodo concordato il rapporto di lavoro si conclude, anche se non sono escluse eventuali proroghe. Nello specifico, questa tipologia di contratto può essere prorogata fino a 4 volte.

È prevista, in automatico, dal CCNL la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, nel caso in cui l’attività lavorativa si protragga oltre la scadenza o oltre il quarto rinnovo. Dobbiamo, inoltre, precisare che le aziende hanno l’obbligo di rispettare un limite massimo di lavoratori assunti a tempo determinato, in proporzione al numero complessivo dei collaboratori.

 

Il contratto a tempo parziale

 In questo caso la tipologia di contratto non è legata alla scadenza, ma fa riferimento all’orario di lavoro. Il contratto maggiormente diffuso è il contratto full time, lavoro a tempo pieno, generalmente stabilito in 40 ore settimanali. Il part-time prevede una riduzione oraria, con un limite di ore settimanali che oscilla tra  20 e 30 ore di lavoro.

Viene indicato come contratto part-time al 50%, il contratto che prevede 20 ore settimanali. Mentre, si indica part-time al 75%, il contratto che prevede 30 ore settimanali. La riduzione dell’orario può essere:

  • di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma con orario ridotto;
  • di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  • di tipo misto, ovvero una combinazione delle due precedenti forme.

Naturalmente questa tipologia di contratto può essere applicata sia al tempo determinato che a quello indeterminato.

 

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata

 Con questa tipologia di contratto è consentito al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore chiamandolo all’occorrenza. Si ricorre a questo tipo di prestazione solitamente per i lavoratori dello spettacolo, i guardiani, gli addetti al centralino, receptionist.

È richiesta la forma scritta, non per la sua validità, quanto per fini probatori, con espressa indicazione della durata (tempo determinato o indeterminato). In ogni caso, il contratto a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, con sola eccezione dei settori turismo, spettacolo e pubblici esercizi.

In tutti i casi, è previsto un preavviso di chiamata, almeno un giorno lavorativo in anticipo, attraverso cui il datore di lavoro chiede al collaboratore la propria disponibilità. A livello retributivo è prevista un’indennità di disponibilità, qualora il lavoratore si impegni a rispondere alla chiamata.

 

Contratto di somministrazione

 Questa tipologia contrattuale riguarda il lavoro somministrato, ex lavoro interinale, e vede coinvolti 3 soggetti ( Agenzie per il Lavoro autorizzate, lavoratori ed impresa/datore di lavoro), con 2 diverse forme:

  • contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore, con natura commerciale, che può essere a tempo determinato o indeterminato;
  • contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore, anche questo a tempo determinato o indeterminato.

Questo contratto esige, pena la nullità, la forma scritta. La retribuzione e i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con successivo rimborso da parte dell’utilizzatore.

Ricordiamo, infine, che il contratto di somministrazione può avere una durata massima di 36 mesi, e può essere rinnovato per un numero massimo di 5 volte. Se tale periodo viene superato, il contratto è destinato a concludersi o a trasformarsi a tempo indeterminato.

 

L’apprendistato

 Analizziamo, ora, il contratto di apprendistato. Questa particolare tipologia contrattuale è pensata per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni. È caratterizzata dal fatto che il datore di lavoro deve erogare, oltre alla normale retribuzione, anche la formazione, necessaria per acquisire le competenze professionali o la riqualificazione professionale.

Attualmente sono in vigore 3 tipi di contratto per gli apprendisti:

  • Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
  • Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere
  • Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Gli imprenditori che assumono con questa tipo di contratto hanno una serie di agevolazioni. Infatti, l’inserimento in azienda tramite apprendistato, prevede notevoli incentivi economici ( come la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione per le aziende con più di 9 dipendenti) e normativi.

 

Il lavoro parasubordinato

 Questo tipo di lavoro ha caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo. Sono forme di collaborazione svolte in via continuativa nel tempo, con il coordinamento della struttura organizzativa del datore di lavoro e senza vincolo di subordinazione.

  • Contratto di lavoro a progetto ( abrogato dal 25 giugno 2015 ai sensi del D.lgs. n.81/2015)
  • Collaborazioni coordinate e continuative

 Nel secondo caso è richiesta la presenza contemporanea di tre requisiti: personalità, continuità ed etero-organizzazione.

Per concludere il nostro excursus sulle tipologie di contratti di lavoro oggi in vigore in Italia, dobbiamo ricordare anche il contratto di lavoro accessorio, il contratto di lavoro in tirocinio formativo o di orientamento, i contratti di inserimento ed infine il contratto di prestazione occasionale.

Conoscere i vari tipi di contratti permette al candidato non solo di avere maggior consapevolezza, ma anche spunti per capire quale possa essere la soluzione più vantaggiosa per la propria realtà. Per consigli in materia, è possibile, anche, rivolgersi ad esperti quali: Agenzie per il Lavoro o Consulenti del Lavoro.

Ultimi articoli

Contatto rapido

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

I nostri consulenti sono a tua disposizione

COSA DICONO DI NOI

Ultimi articoli

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
I nostri consulenti sono a tua disposizione
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
I nostri consulenti sono a tua disposizione